Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  21
settembre 2021, n. 127, coordinato con la  legge  di  conversione  19
novembre 2021, n. 165, recante: «Misure  urgenti  per  assicurare  lo
svolgimento in sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante
l'estensione  dell'ambito  applicativo  della  certificazione   verde
COVID-19 e il rafforzamento del  sistema  di  screening.»,  corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  del  regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla  promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                     ambito lavorativo pubblico 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i
soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
con circolare del Ministero della salute. 
  4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  Per
i lavoratori di cui  al  comma  2  la  verifica  del  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
  5.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile,  che  i  controlli  siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive  rappresentanze  circa  la  predisposizione  delle   nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo
periodo. Per le regioni, le province autonome e gli  enti  locali  le
predette linee guida, ove adottate, sono  definite  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le
verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere
di consegnare  al  proprio  datore  di  lavoro  copia  della  propria
certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori  che  consegnano   la
predetta  certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
validita', sono esonerati  dai  controlli  da  parte  dei  rispettivi
datori di lavoro. 
  6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla
conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la
sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4,  di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 
  9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
  10.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3,fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
  11. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
  12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito  della  propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle  attivita'
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9-quinquies  del
          decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87, cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
          COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e
          fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
          di  emergenza,  al  fine   di   prevenire   la   diffusione
          dell'infezione   da   SARS-CoV-2,   al   personale    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo,  al
          personale delle Autorita' amministrative indipendenti,  ivi
          comprese la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,
          della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
          e  degli  organi  di  rilievo   costituzionale,   ai   fini
          dell'accesso  ai  luoghi   di   lavoro,   nell'ambito   del
          territorio nazionale, in cui il predetto  personale  svolge
          l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e  di
          esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19  di
          cui all'articolo 9, comma 2. Resta  fermo  quanto  previsto
          dagli  articoli  9-ter,  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
          decreto e dagli articoli 4 e  4-bis  del  decreto-legge  1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di  cui  al
          comma  1  si  applica  altresi'  a  tutti  i  soggetti  che
          svolgono,  a  qualsiasi  titolo,   la   propria   attivita'
          lavorativa o di formazione  o  di  volontariato  presso  le
          amministrazioni di cui al comma  1,  anche  sulla  base  di
          contratti esterni. 
                3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
                4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
          sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la
          verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
          oltre  che  dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'
          effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
                5. I datori di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo
          periodo,  definiscono,  entro  il  15  ottobre   2021,   le
          modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di
          cui   al   comma   4,   anche   a   campione,    prevedendo
          prioritariamente, ove  possibile,  che  i  controlli  siano
          effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro,  e
          individuano  con  atto  formale   i   soggetti   incaricati
          dell'accertamento e della  contestazione  delle  violazioni
          degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I  datori  di  lavoro
          forniscono  idonea  informativa  ai   lavoratori   e   alle
          rispettive rappresentanze circa  la  predisposizione  delle
          nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche  di
          cui al comma 4. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 sono effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo  9,  comma  10.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione  e  della  salute,  puo'  adottare
          linee guida per la  omogenea  definizione  delle  modalita'
          organizzative di cui al primo periodo. Per le  regioni,  le
          province autonome e  gli  enti  locali  le  predette  linee
          guida,  ove  adottate,  sono  definite  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare
          e razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i
          lavoratori possono  richiedere  di  consegnare  al  proprio
          datore di lavoro copia della propria  certificazione  verde
          COVID-19.  I  lavoratori   che   consegnano   la   predetta
          certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
          validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
          rispettivi datori di lavoro. 
                6. Il personale di cui al comma 1, nel  caso  in  cui
          comunichi di non essere in  possesso  della  certificazione
          verde COVID-19  o  qualora  risulti  privo  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel luogo di lavoro, e' considerato assente  ingiustificato
          fino alla presentazione della  predetta  certificazione  e,
          comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2021,  termine  di
          cessazione dello  stato  di  emergenza,  senza  conseguenze
          disciplinari e con diritto alla conservazione del  rapporto
          di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al
          primo periodo non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. 
                7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  8  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza. 
                8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
          comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative  di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  7,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
                9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  8
          trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
                10. Al personale di  cui  al  comma  1  dell'articolo
          9-sexies, collocato fuori ruolo presso  le  amministrazioni
          di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui  al
          medesimo articolo 9-sexies, commi 2  e  3,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 
                11. Fermo restando quanto previsto al  comma  12,  ai
          soggetti  titolari  di  cariche  elettive  o   di   cariche
          istituzionali di vertice, si applicano le  disposizioni  di
          cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
                12. Gli organi costituzionali,  ciascuno  nell'ambito
          della propria autonomia, adeguano  il  proprio  ordinamento
          alle disposizioni di cui al presente articolo. 
                13. Le amministrazioni di cui al comma  1  provvedono
          alle attivita' di cui al presente articolo con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              - Si riporta dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4  e  4-bis  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76: 
                «Art.  4  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante  previsione
          di obblighi vaccinali  per  gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1.  In
          considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
          da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del  piano  di
          cui all'articolo 1, comma  457,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,  al
          fine di tutelare la salute pubblica  e  mantenere  adeguate
          condizioni di sicurezza nell'erogazione  delle  prestazioni
          di  cura  e  assistenza,  gli  esercenti   le   professioni
          sanitarie e gli operatori di  interesse  sanitario  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio  2006,  n.
          43,  che  svolgono  la  loro  attivita'   nelle   strutture
          sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,  pubbliche
          e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi
          professionali sono obbligati a  sottoporsi  a  vaccinazione
          gratuita per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2.
          La  vaccinazione  costituisce  requisito   essenziale   per
          l'esercizio della professione e per  lo  svolgimento  delle
          prestazioni   lavorative   dei   soggetti   obbligati.   La
          vaccinazione   e'   somministrata   nel   rispetto    delle
          indicazioni fornite dalle regioni, dalle province  autonome
          e  dalle   altre   autorita'   sanitarie   competenti,   in
          conformita' alle previsioni contenute nel piano. 
                2. Solo in caso di accertato pericolo per la  salute,
          in relazione a specifiche condizioni cliniche  documentate,
          attestate dal medico di medicina generale, la  vaccinazione
          di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere  omessa
          o differita. 
                3. Entro cinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, ciascun  Ordine  professionale
          territoriale competente trasmette l'elenco degli  iscritti,
          con l'indicazione del luogo di rispettiva  residenza,  alla
          regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro  il
          medesimo termine i datori  di  lavoro  degli  operatori  di
          interesse sanitario che svolgono la  loro  attivita'  nelle
          strutture sanitarie, sociosanitarie e  socio-assistenziali,
          pubbliche o private, nelle farmacie, nelle  parafarmacie  e
          negli studi professionali trasmettono l'elenco  dei  propri
          dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del  luogo
          di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia
          autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti. 
                4. Entro dieci giorni dalla data di  ricezione  degli
          elenchi di cui  al  comma  3,  le  regioni  e  le  province
          autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali,
          verificano lo stato  vaccinale  di  ciascuno  dei  soggetti
          rientranti negli elenchi. Quando  dai  sistemi  informativi
          vaccinali a disposizione della regione  e  della  provincia
          autonoma non  risulta  l'effettuazione  della  vaccinazione
          anti  SARSCoV-2  o  la  presentazione  della  richiesta  di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in  atto,  la  regione  o  la  provincia
          autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,  segnala   immediatamente
          all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei
          soggetti che non risultano vaccinati. 
                5. Ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al  comma  4,
          l'azienda   sanitaria   locale    di    residenza    invita
          l'interessato  a  produrre,  entro  cinque   giorni   dalla
          ricezione  dell'invito,   la   documentazione   comprovante
          l'effettuazione  della  vaccinazione  o  l'omissione  o  il
          differimento della stessa ai sensi del comma 2,  ovvero  la
          presentazione   della   richiesta   di    vaccinazione    o
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In  caso  di  mancata  presentazione  della
          documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria
          locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine
          di  cinque  giorni,  senza  ritardo,   invita   formalmente
          l'interessato  a  sottoporsi  alla   somministrazione   del
          vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini
          entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma  1.  In
          caso  di  presentazione  di  documentazione  attestante  la
          richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda  sanitaria   locale
          invita  l'interessato  a   trasmettere   immediatamente   e
          comunque non oltre tre giorni  dalla  somministrazione,  la
          certificazione   attestante    l'adempimento    all'obbligo
          vaccinale. 
                6.   Decorsi    i    termini    per    l'attestazione
          dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma  5,
          l'azienda    sanitaria    locale     competente     accerta
          l'inosservanza    dell'obbligo    vaccinale    e,    previa
          acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni  presso
          le autorita' competenti,  ne  da'  immediata  comunicazione
          scritta all'interessato, al datore di lavoro  e  all'Ordine
          professionale  di  appartenenza.  L'adozione  dell'atto  di
          accertamento  da  parte   dell'azienda   sanitaria   locale
          determina  la   sospensione   dal   diritto   di   svolgere
          prestazioni   o    mansioni    che    implicano    contatti
          interpersonali o comportano, in qualsiasi altra  forma,  il
          rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
                7. La sospensione di cui al  comma  6  e'  comunicata
          immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di
          appartenenza. 
                8. Ricevuta la comunicazione di cui al  comma  6,  il
          datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove  possibile,  a
          mansioni, anche inferiori, diverse da  quelle  indicate  al
          comma 6, con il trattamento  corrispondente  alle  mansioni
          esercitate,  e  che,  comunque,  non  implicano  rischi  di
          diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a  mansioni
          diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione  di
          cui al comma 9 non sono dovuti la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominato. 
                9.  La  sospensione  di  cui  al  comma  6   mantiene
          efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,
          in mancanza, fino  al  completamento  del  piano  vaccinale
          nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 
                10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo  26,
          commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, per il periodo in cui  la  vaccinazione  di  cui  al
          comma 1 e' omessa o differita e comunque non  oltre  il  31
          dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i  soggetti  di
          cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione
          della retribuzione,  in  modo  da  evitare  il  rischio  di
          diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
                11. Per il medesimo periodo di cui al  comma  10,  al
          fine di contenere il rischio  di  contagio,  nell'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di  cui  al
          comma    2    adottano    le    misure    di    prevenzione
          igienico-sanitarie indicate dallo specifico  protocollo  di
          sicurezza adottato con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri della giustizia e del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro venti giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                12. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                «Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai
          lavoratori    impiegati    in    strutture    residenziali,
          socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
          2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
          di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4,
          comma 1, si applica altresi'  a  tutti  i  soggetti,  anche
          esterni, che  svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria
          attivita' lavorativa nelle strutture  di  cui  all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita'. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
                3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita', e i  datori  di  lavoro  dei  soggetti  che,  a
          qualunque  titolo,  svolgono   nelle   predette   strutture
          attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti   esterni
          assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del
          presente   articolo.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo  periodo  del
          presente comma i responsabili e i datori di lavoro  possono
          verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
          informazioni necessarie secondo le modalita'  definite  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          di concerto con i Ministri della salute, per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione  digitale  e  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali. 
                4. Agli esercenti le  professioni  sanitarie  e  agli
          operatori di  interesse  sanitario  nonche'  ai  lavoratori
          dipendenti  delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
          incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a
          qualsiasi  titolo,  ospitano  persone  in   situazione   di
          fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a
          eccezione del comma 8.  La  sospensione  della  prestazione
          lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne'
          altro  compenso  o  emolumento,  comunque   denominato,   e
          mantiene  efficacia  fino   all'assolvimento   dell'obbligo
          vaccinale o, in mancanza, fino al completamento  del  piano
          vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
          10. 
                5.  L'accesso  alle  strutture  di  cui  all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita', in violazione delle disposizioni  del  comma  1
          del  presente  articolo   nonche'   la   violazione   delle
          disposizioni del primo periodo del  comma  3  del  presente
          articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
          3,  5  e  9,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5  e
          9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  «Misure  urgenti
          per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                2. (Omissis). 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. (Omissis). 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6. - 8. (Omissis) 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  «Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis). 
                2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni. 
                (Omissis).».